Quanto vale l'iperammortamento per chi compra AI
Un’impresa sta per spendere centomila euro per una soluzione di intelligenza artificiale. Se acquista un bene che possiede tutti i requisiti, la nuova misura può aggiungere alla base deducibile un importo pari al 180 per cento del costo. Se invece usa lo stesso software attraverso un normale canone SaaS, quel corrispettivo non rientra come tale nell’iperammortamento vigente e non beneficia della maggiorazione.
Il trattamento dipende da tre elementi: la forma dell’investimento, la voce dell’allegato che comprende il prodotto e la possibilità di dimostrarne l’interconnessione. Sono le verifiche da completare prima di firmare l’ordine.
Come funziona la maggiorazione fiscale
L’iperammortamento aumenta il costo fiscalmente deducibile: non riconosce un credito d’imposta pari a una percentuale della fattura.
La legge di bilancio 2026 prevede una maggiorazione del costo del 180 per cento per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 100 per cento fra 2,5 e 10 milioni e del 50 per cento fra 10 e 20 milioni. Le percentuali si applicano per scaglioni. Non si applica un’unica aliquota all’intero investimento in base alla fascia raggiunta.
Per un investimento di 100.000 euro interamente compreso nel primo scaglione, la maggiorazione aggiunge 180.000 euro alla base deducibile. Con un’IRES del 24 per cento, il vantaggio nominale aggiuntivo è quindi di 43.200 euro. Non coincide con i 67.200 euro complessivi mostrati nel diagramma, perché quella cifra comprende anche l’effetto fiscale ordinario del costo sostenuto.
Il beneficio non si realizza tutto quando si compra il bene. La deduzione aggiuntiva segue le quote ammesse negli esercizi successivi e comincia, secondo il decreto attuativo del 7 maggio 2026, dal periodo in cui l’impresa invia la comunicazione di completamento, purché il bene sia entrato in funzione e il GSE comunichi l’esito positivo. Il valore finanziario è perciò inferiore a 43.200 euro e dipende dai tempi della deduzione.
Se l’impresa non ha reddito imponibile, questa circostanza da sola non permette di stabilire se e quando il beneficio produrrà effetti. Contano la capacità di usare le deduzioni, le regole sulle perdite fiscali e i redditi futuri. Il Rapporto sulla politica di bilancio dell’UPB spiega proprio questo limite: rispetto a un credito compensabile, una maggiorazione rende il valore e i tempi più dipendenti dalla redditività e dalla capacità fiscale dell’impresa.
| Caso | Base aggiuntiva nel semplice esempio da 100.000 euro | Conseguenza |
|---|---|---|
| Bene ammesso, primo scaglione, impresa con imponibile sufficiente | 180.000 euro | il risparmio nominale IRES è 43.200 euro, distribuito nel tempo |
| Bene ammesso, impresa senza imponibile sufficiente | 180.000 euro | il valore effettivo dipende dalla possibilità e dai tempi con cui la deduzione produce effetto |
| Canone per un servizio SaaS | nessuna maggiorazione sul canone | la legge agevola acquisizione e leasing finanziario; la parola «cloud» nell’allegato non include il puro accesso al servizio |
Il calcolo non comprende IRAP, regole particolari applicabili al contribuente o costi professionali. Il comma 431 consente di cumulare l’iperammortamento con altre agevolazioni riferite agli stessi costi, purché il sostegno non copra le stesse quote di costo e il totale non superi il costo sostenuto. La base di calcolo dell’iperammortamento va inoltre assunta al netto degli altri contributi ricevuti per gli stessi costi. Questo principio non basta ad ammettere la misura che si vuole abbinare: occorre verificarne separatamente beneficiari, spese, limiti e regole di cumulo. Il comma 431 esclude inoltre gli investimenti che beneficiano della misura richiamata dal comma 446 della legge 207/2024. Prima di usare il calcolo in una decisione serve quindi il controllo del professionista fiscale sul caso concreto.
La valutazione economica deve includere anche i costi delle verifiche obbligatorie. Il decreto richiede, per ogni bene e senza una soglia di esonero, una perizia asseverata oppure l’attestazione di un ente accreditato, oltre alla certificazione contabile di un revisore. Sono costi in gran parte anticipati: su un investimento piccolo possono ridurre in modo sensibile il vantaggio netto e vanno stimati prima dell’ordine.
Il software acquistato va separato dai servizi
Prima di calcolare l’incentivo bisogna identificare il diritto d’uso del software acquistato e separarne il costo dai servizi necessari al suo esercizio.
La presenza nell’offerta delle parole «AI», «cloud» o «piattaforma» non rende agevolabile il progetto. Il costo deve riferirsi a un bene ammortizzabile acquisito, anche mediante leasing finanziario, e il bene deve essere nuovo. Un progetto composto da consulenza, configurazione, consumo di modelli esterni e canoni ricorrenti deve separare queste componenti invece di chiamarle tutte «piattaforma AI».
La legge agevola l’acquisizione del bene e il leasing finanziario. L’allegato V ammette architetture e tecnologie cloud, ma questo descrive come può essere costruito il bene; non trasforma il canone di accesso al servizio in un costo di acquisizione. L’interrogazione parlamentare 5-05448 del 3 giugno 2026 chiede proprio di rivedere l’esclusione dei software in cloud e dei modelli as a service. La risposta del Governo del 4 giugno annuncia possibili soluzioni normative, ma non chiarisce se sia ammesso il software acquistato separatamente dai servizi. La scheda sintetica della serie ricostruisce il punto con le due fonti parlamentari.
Una «licenza pluriennale SaaS» non cambia natura perché il fornitore incorpora nel prezzo, senza esporli in fattura, i propri costi per usare modelli AI. Se il cliente accede alla piattaforma gestita dal fornitore e non acquisisce un diritto software identificabile, sta comprando un servizio: nel quadro vigente il corrispettivo non è agevolabile come tale. I costi AI sostenuti dal fornitore non diventano per questo un bene acquisito dal cliente.
Una struttura diversa separa l’acquisizione del software dai servizi necessari al suo esercizio:
| Componente acquistata | Trattamento prudenziale |
|---|---|
| Diritto d’uso del software identificato, a prezzo fisso | costo candidato, se il software è un bene nuovo dell’allegato V, capitalizzato e interconnesso |
| Configurazione e integrazione necessarie a rendere utilizzabile il bene | costo candidato soltanto per la parte direttamente imputabile all’acquisto e correttamente capitalizzata; va verificato voce per voce |
| Manutenzione ordinaria e assistenza fatturate separatamente | servizi esclusi dalla base agevolabile |
| Formazione e cambiamento organizzativo | prestazioni da tenere separate dal costo del bene |
| Hosting, API e consumo di modelli LLM esterni | servizi esclusi dalla base agevolabile |
| Diritto su un modello eseguito nell’infrastruttura dell’impresa | caso distinto dal consumo tramite API: vanno identificati il diritto acquisito, il costo e la voce dell’allegato; le fonti esaminate non danno una risposta generale |
La licenza perpetua rende più netto il confine, ma la legge non la indica come condizione e non garantisce il beneficio. L’OIC 24 comprende fra i beni immateriali le licenze e gli altri diritti identificabili e ammette la capitalizzazione di un corrispettivo fisso anche quando viene pagato a rate. Questa regola contabile non prova da sola il diritto all’iperammortamento.
Il software sviluppato interamente dall’impresa pone un problema diverso. Nel regime 4.0 i beni realizzati internamente potevano essere valutati al costo di produzione; per la misura 2026 le fonti ufficiali esaminate non confermano ancora questa possibilità, mentre la comunicazione di conferma presuppone il pagamento di almeno il 20 per cento del costo a un fornitore. Chi sviluppa il bene in casa deve chiarire il caso prima di includere il beneficio nel piano.
Anche il costo candidato va costruito voce per voce. L’articolo 110 del TUIR comprende nel costo gli oneri accessori di diretta imputazione; l’OIC 24 include i costi collegati all’acquisto sostenuti perché l’immobilizzazione possa essere utilizzata. La parte di configurazione e integrazione indispensabile può quindi essere sottoposta a verifica insieme al bene se è direttamente attribuibile e capitalizzata. La semplice presenza nel progetto non basta e non trasforma formazione, assistenza o servizi ricorrenti in costo di acquisizione.
La qualificazione è più solida quando il software possiede funzioni proprie, codice, flussi, dati e integrazioni identificabili, mentre il LLM esterno è soltanto un componente. In questo caso si può qualificare il software nel suo complesso e lasciare fuori dalla base agevolabile il consumo del modello. Un programma che si limita a inoltrare richieste a un LLM, invece, non diventa automaticamente un bene dell’allegato V.
Anche un modello eseguito nell’infrastruttura dell’impresa richiede una verifica autonoma. L’assenza di un canone API elimina il consumo esterno, ma non dimostra che l’impresa abbia acquisito un bene agevolabile: occorre identificare il diritto sul modello, il costo capitalizzato, la voce dell’allegato e l’interconnessione. Le fonti ufficiali esaminate non risolvono in via generale questo caso.
Resta un punto senza risposta ufficiale: neppure l’interrogazione stabilisce espressamente se il primo caso sia ammesso. Questa qualificazione della spesa software va quindi valutata prima dell’ordine con chi redigerà la perizia.
Le funzioni del software devono corrispondere a una voce dell’allegato
La qualificazione dipende dalle funzioni dimostrabili del bene consegnato, non dall’etichetta commerciale usata nell’offerta.
La voce dd) dell’allegato V comprende cinque famiglie: sistemi di AI generativa, compresi i modelli linguistici di grandi dimensioni; sistemi di AI agentica; piattaforme MLOps; sistemi di manutenzione predittiva; strumenti di process mining. Altre voci coprono, con propri requisiti, applicazioni di AI e machine learning per la qualità del processo produttivo.
La dd.1 e la dd.2 descrivono capacità diverse. La dd.1 comprende l’AI generativa e i modelli linguistici usati anche per il supporto ai processi decisionali: non chiede che il sistema agisca autonomamente. La dd.2 riguarda invece l’AI agentica capace di eseguire compiti complessi, orchestrare flussi di lavoro e operare con capacità decisionale automatizzata nei processi operativi.
La legge non dice che questi compiti debbano modificare un gestionale, emettere un ordine o comandare una macchina. Anche un compito informativo autonomo può essere rilevante. Il sistema, per esempio, può scomporre una richiesta, scegliere quali fonti aziendali interrogare, formulare le ricerche, incrociare i risultati, controllarne la coerenza e restituire l’informazione necessaria al processo.
In questo articolo sola lettura significa che il software consulta dati e documenti senza modificare gli archivi, registrare transazioni o avviare azioni nei sistemi collegati. Descrive quindi gli effetti esterni del compito, non il modo in cui il software governa i passaggi interni. L’assenza di scritture non esclude la dd.2, ma non basta ad ammettere il bene. Per ricondurre il software a quella voce occorre dimostrare nel prodotto consegnato il compito complesso, l’orchestrazione del flusso e la capacità decisionale automatizzata nel processo operativo. Una semplice ricerca o una risposta del modello non sono sufficienti. Se il prodotto assiste una decisione senza queste caratteristiche, resta da valutare anzitutto rispetto alla dd.1.
Per rendere verificabile la dd.2 servono almeno la descrizione del compito e del risultato atteso, i passaggi che il sistema può scegliere, le fonti o gli strumenti disponibili, le decisioni intermedie, i controlli sui risultati e un registro dell’esecuzione. Sono evidenze tecniche utili alla qualificazione, non un elenco aggiunto dalla legge. La prova dell’interconnessione e la verifica degli altri requisiti dell’agevolazione restano separate.
I registri di esecuzione vanno progettati prima del collaudo. Questa è una buona pratica tecnica, non un requisito aggiunto dalla legge: il sistema deve poter conservare le prove necessarie senza raccogliere dati in eccesso. L’impresa deve quindi stabilire accessi, tempi di conservazione e protezione delle informazioni aziendali o personali presenti nelle tracce.
La distinzione è decisiva per i compiti informativi in sola lettura. Dimostrare le capacità della dd.2 non dimostra automaticamente l’interconnessione. Se il software serve un processo di lavoro intellettuale e non emerge un collegamento chiaro con il sistema di gestione della produzione o con la rete di fornitura, le fonti disponibili non risolvono il caso. Prima dell’ordine, l’impresa dovrebbe sottoporre il caso a chi redigerà la perizia o l’attestazione, indicando il processo, i sistemi che scambiano dati e l’uso del risultato.
Le prove vanno preparate prima dell’ordine
Il fornitore descrive e prova il prodotto; l’impresa documenta l’installazione, il processo e l’interconnessione effettiva.
Prima dell’ordine, l’impresa dovrebbe chiedere due fascicoli distinti. Il fascicolo del prodotto, preparato dal fornitore, identifica versione e moduli acquistati e contiene una matrice di prova della dd.2 che collega compiti complessi, orchestrazione e decisioni automatiche a funzioni, test e tracce di esecuzione. Il fascicolo dell’installazione descrive invece il processo operativo dell’impresa, i sistemi coinvolti, l’uso del risultato e l’interconnessione effettiva del bene.
La prova non dovrebbe limitarsi ai casi conclusi con successo. Deve comprendere almeno un compito complesso portato a termine, una richiesta ambigua che induce il sistema a chiedere un chiarimento, un’operazione non ammessa che viene bloccata, un errore recuperabile che provoca una correzione del percorso e un errore che impone l’arresto. Per ciascun caso vanno conservati ingresso, passaggi, decisioni, controlli, risultato, versione e data. Prima di includere l’agevolazione nella decisione di spesa, questi materiali vanno sottoposti a chi redigerà la perizia o l’attestazione. La qualificazione può essere conclusa soltanto dopo l’esame del bene fornito e interconnesso.
Prima dell’ordine, i due fascicoli formano un dossier decisionale interno: servono all’impresa per valutare l’acquisto e sottoporre preventivamente il caso a chi dovrà attestarlo. Dopo l’installazione e l’interconnessione, gli stessi materiali sostengono la perizia o l’attestazione. L’impresa trasmette al GSE le comunicazioni e gli allegati prescritti e conserva il fascicolo completo per eventuali integrazioni e controlli.
Il software deve scambiare dati con i sistemi aziendali e avere un’identità univoca
Non basta prevedere l’integrazione: il software installato deve scambiare informazioni con i sistemi aziendali o con la rete di fornitura ed essere identificabile in modo univoco.
La legge chiama interconnessione questa condizione concreta. Il comma 429 richiede che i beni siano interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. La circolare 4/E del 2017, che tratta espressamente anche i beni immateriali, traduce il requisito in due condizioni: scambio di informazioni con sistemi interni o esterni mediante specifiche documentate, disponibili pubblicamente e riconosciute a livello internazionale; identificazione univoca mediante standard di indirizzamento riconosciuti.
La circolare indica TCP/IP, HTTP e MQTT come esempi. Il requisito riguarda dunque il collegamento e l’indirizzamento; non afferma che ogni funzione dell’API applicativa debba essere pubblica. Se l’interfaccia è proprietaria, il dossier deve comunque descriverne messaggi, direzione degli scambi, protocollo e identificativo del bene in misura sufficiente per consentire la verifica.
L’interconnessione del bene immateriale richiede qualcosa di più di un’integrazione annunciata. Per un software AI occorre sapere quale istanza costituisce il bene, con quale ERP, MES o sistema della filiera scambia dati, attraverso quali protocolli e come questo scambio verrà mostrato a chi redige la perizia. Le modalità concrete cambiano con l’architettura. Le fonti ufficiali disponibili al 24 settembre 2026 non contengono ancora una casistica dedicata ai software AI.
Il GSE gestisce la procedura prevista dalla legge
Lo stesso ente tratta pratiche di due misure diverse; i requisiti del vecchio credito energetico non passano al nuovo iperammortamento.
La denominazione «Nuovo Piano Transizione 5.0», usata dal MIMIT anche per la nuova misura, può trarre in inganno. Il credito disciplinato dall’articolo 38 del DL 19/2024 riguardava investimenti 2024-2025 accompagnati da una riduzione dei consumi energetici. La finestra per nuovi investimenti e domande è chiusa, ma quella disciplina continua a valere per le pratiche già presentate e per l’uso dei crediti residui.
L’iperammortamento nasce invece dai commi 427-436 della legge 199/2025. La nuova legge affida al GSE la piattaforma, le verifiche documentali, i controlli e il monitoraggio. Il GSE è dunque l’ente gestore della procedura. La regola fiscale resta quella prevista dalla legge. Per i beni digitali degli allegati IV e V la nuova norma chiede l’interconnessione; non chiede le soglie di risparmio energetico previste dal vecchio credito. La parte energetica della nuova misura riguarda separatamente gli impianti per l’autoconsumo.
Anche le due scadenze hanno funzioni diverse. L’investimento deve essere completato entro il 30 settembre 2028 secondo le regole dell’articolo 109 del TUIR. Dopo l’interconnessione, l’impresa deve inviare la comunicazione di completamento entro il 15 novembre 2028. La seconda data riguarda l’invio della comunicazione e non prolunga la finestra dell’investimento.
La pianificazione continua durante la fruizione. Se il bene viene ceduto a titolo oneroso o destinato a una struttura produttiva all’estero, il comma 432 conserva le quote residue soltanto alle condizioni che indica per la sostituzione con un bene materiale strumentale nuovo. Il testo non formula una regola sostitutiva equivalente per il software immateriale. Prima di cedere, dismettere o trasferire il software, l’impresa deve quindi verificare gli effetti sul beneficio.
Per chi compra, il risparmio fiscale non basta
La decisione deve reggersi sull’efficacia del software nei processi aziendali; l’incentivo migliora il conto, ma non sostituisce il risultato.
Per decidere l’ordine occorrono due valutazioni distinte: il beneficio fiscale e il ritorno operativo. Un software può essere agevolabile e restare poco usato, male integrato o privo delle competenze necessarie. L’impresa deve quindi indicare quale problema risolve, quale risultato misurabile dovrà produrre, in quale processo, entro quanto tempo e con quali costi di integrazione, dati, formazione e gestione.
La distinzione emerge anche dalla valutazione di un incentivo precedente. Il rapporto finale di Banca d’Italia, MEF e MIMIT su Transizione 4.0 stima che ogni euro di credito abbia attivato fra 1,5 e 2 euro di investimenti materiali. Stima inoltre che fra il 13 e il 22 per cento degli investimenti osservati sia stato causato dall’incentivo: è l’addizionalità dell’investimento, cioè la parte che senza l’aiuto non si sarebbe realizzata. Il rapporto rileva anche effetti positivi sull’occupazione e alcuni effetti sulla produttività del lavoro nelle imprese minori, ma non un miglioramento diffuso della produttività nel periodo osservato.
Poiché riguardano beni materiali tecnologicamente avanzati, questi risultati non misurano il nuovo iperammortamento, né il software o l’AI. Consentono però una conclusione più circoscritta: un incentivo può anticipare o aumentare gli acquisti, ma una maggiore spesa non prova da sola un aumento della produttività.
In un progetto AI, il prezzo è soltanto uno degli ostacoli. Nel 2025 l’Istat ha rilevato che, fra le imprese che avevano considerato l’AI senza adottarla, il 58,6 per cento indicava la mancanza di competenze. Seguivano incertezza normativa, disponibilità dei dati, privacy e costi. Il piano operativo deve quindi spiegare chi userà il sistema, con quali dati, dentro quale processo e con quale risultato misurabile.
Se il problema è finanziare l’acquisto, la Nuova Sabatini può sostenere finanziamenti e leasing delle PMI per beni nuovi, compresi software e tecnologie digitali. Se il problema sono le competenze, la misura Sviluppo competenze copre parte dei costi di formazione, ma nel 2026 riguarda soltanto le PMI di Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Ciascuno ha beneficiari, spese ammesse e procedure specifiche. Il comma 431 consente in linea di principio il cumulo sugli stessi costi entro il costo sostenuto, senza coprire due volte le stesse quote di costo e calcolando la base dell’iperammortamento al netto degli altri contributi. La regola non rende automaticamente applicabile la misura abbinata: occorre verificarne a parte ammissibilità e limiti.
Le decisioni da prendere nelle tre fasi del progetto
Il beneficio richiede decisioni coordinate prima dell’impegno di spesa, durante l’implementazione e prima dell’attestazione.
Il decreto impone questa sequenza alla procedura: comunicazione preventiva, esito del GSE e, entro sessanta giorni, conferma con il pagamento di almeno il 20 per cento del costo di ciascun bene. La conferma non può aggiungere beni né aumentarne il costo rispetto alla preventiva. Il decreto non dice espressamente che l’ordine commerciale debba seguire la preventiva; prima di assumere impegni, l’impresa deve perciò concordare il calendario con il professionista fiscale e coordinarlo con la pratica GSE.
Prima dell’impegno di spesa, l’impresa dovrebbe rispondere per iscritto a queste domande:
- qual è il bene ammortizzabile e quali parti dell’offerta restano servizi;
- quale voce esatta dell’allegato IV o V ne descrive le caratteristiche e la funzione;
- se viene proposta la dd.2, quali compiti complessi, flussi orchestrati e decisioni automatiche la matrice fra requisito, funzione, test e traccia permette di provare;
- come e quando il bene sarà interconnesso, identificato e messo in funzione;
- chi preparerà la perizia o l’attestazione e la certificazione contabile;
- in quali esercizi la maggiorazione potrà produrre un risparmio fiscale;
- quale risultato operativo giustifica l’investimento anche se il beneficio arriva più tardi o vale meno del massimo teorico;
- chi risponde delle attività interne e che cosa accadrebbe al beneficio in caso di sostituzione, dismissione o trasferimento del bene.
Durante l’implementazione, il responsabile dei sistemi informativi presidia architettura, identificazione del bene, interconnessione, collaudo e tracce; il responsabile finanziario e il fiscalista verificano capitalizzazione, capacità fiscale e cumulo; acquisti e legale mantengono coerenti contratto, ordine e fatture. Questa divisione è una buona pratica organizzativa, non una prescrizione della legge.
Prima dell’attestazione, l’impresa verifica che la versione consegnata sia quella descritta nei documenti, che il bene sia entrato in funzione e che lo scambio di dati sia osservabile in esercizio. Controlla inoltre che perizia o attestazione tecnica e certificazione contabile siano pronte per la comunicazione di completamento.
Le prime tre domande richiedono dati e prove del fornitore, che l’impresa dovrà sottoporre al professionista o all’ente incaricato dell’attestazione. L’articolo Vendere una soluzione AI con l’iperammortamento spiega quali dati e documenti deve rendere disponibili.
I concetti che questo articolo introduce
Il valore dell’incentivo nasce dall’incontro fra una base deducibile maggiore, la capacità fiscale e un bene che conserva tutti i requisiti.
| Concetto | Ambito | Che cos’è | Si lega a |
|---|---|---|---|
| Maggiorazione del costo | fiscalità | L’aumento della base sulla quale si calcolano le quote deducibili, senza attribuire un credito di pari importo | produce il vantaggio dell’iperammortamento 2026 e segue i tempi dell’ammortamento |
| Capacità fiscale | fiscalità | La possibilità dell’impresa di trasformare una deduzione in minori imposte, nel tempo previsto dalle regole fiscali | determina valore e tempi della maggiorazione del costo |
| Interconnessione del bene immateriale | investimenti | Lo scambio di informazioni su specifiche documentate con sistemi interni o esterni, insieme all’identificazione univoca del bene | è condizione del bene AI agevolabile e deve essere provata in esercizio |
| Qualificazione della spesa software | investimenti | La distinzione contabile e contrattuale fra acquisizione di un bene, licenza, leasing, canone e servizio | precede il conto dell’incentivo e separa il bene AI agevolabile dal SaaS |
| Compito informativo autonomo | intelligenza artificiale | Un compito complesso nel quale il software governa ricerca, selezione, incrocio e verifica delle informazioni, pur senza modificare archivi o avviare operazioni nei sistemi collegati | può concorrere alla voce dd.2 se comprende orchestrazione e decisioni automatiche documentate nella Matrice di prova della dd.2 |
| Matrice di prova della dd.2 | prova | La corrispondenza documentata fra i tre elementi della voce, le funzioni del bene, i test e le tracce di esecuzione | raccoglie le prove del Compito informativo autonomo e va completata con il processo operativo e l’Interconnessione del bene immateriale acquistato |
| Addizionalità dell’investimento | politica industriale | La parte di investimento causata dall’incentivo, invece che soltanto finanziata dopo una decisione già presa | misura un effetto della maggiorazione del costo; è stata stimata per i beni materiali 4.0, non per il software AI |
Fonti
Norme e valutazioni rispondono a domande diverse: ammissibilità, procedura, conto ed efficacia non vanno confuse.
- Legge 30 dicembre 2025 n. 199, commi 427-436 e allegati IV-V.
- MIMIT, Nuovo Piano Transizione 5.0 - Iperammortamento.
- DM 7 maggio 2026.
- Circolare Agenzia delle Entrate-MISE 4/E del 30 marzo 2017.
- TUIR, articolo 110 e OIC 24.
- UPB, Rapporto sulla politica di bilancio 2025.
- Dipartimento delle Finanze, aliquota IRES ordinaria del 24 per cento.
- Camera dei deputati, testo dell’interrogazione 5-05448 del 3 giugno 2026 su software in cloud e modelli as a service.
- Camera dei deputati, risposta del Governo del 4 giugno 2026.
- Banca d’Italia, MEF e MIMIT, valutazione di Transizione 4.0.
- Istat, Imprese e ICT 2025.
- MIMIT, Nuova Sabatini e Sviluppo competenze.