Iperammortamento e AI nel 2026: otto fatti verificati
Il nuovo iperammortamento comprende espressamente alcune classi di software di intelligenza artificiale. Non basta però acquistare qualcosa che usa l’AI: la spesa deve riguardare un bene ammortizzabile compreso negli allegati della legge e quel bene deve essere interconnesso.
Questa scheda raccoglie gli otto fatti da conoscere prima di fare un conto o preparare un’offerta. Le fonti sono state ricontrollate il 24 settembre 2026. Chiamiamo iperammortamento 2026 la nuova maggiorazione fiscale; un bene AI agevolabile è il bene che soddisfa le condizioni previste dalla legge. La gestione GSE dell’iperammortamento comprende la procedura e i controlli. La fonte della regola fiscale resta la legge.
Per un’impresa che compra AI in cloud, la distinzione essenziale riguarda ciò che acquisisce. Il normale canone SaaS, il consumo di API e l’accesso a un modello as a service non rientrano come tali nell’iperammortamento vigente. Un diritto software identificabile, acquistato a prezzo fisso e separato da manutenzione, hosting e consumo dei modelli, può invece essere sottoposto a verifica. La licenza perpetua rende il confine più netto, ma non è una condizione prevista dalla legge e non garantisce il beneficio.
Un software può conservare una propria identità anche se usa un LLM esterno, quando possiede codice, funzioni, flussi, dati e integrazioni identificabili. In questo caso il costo del software può essere valutato separatamente dal consumo del modello. Le fonti ufficiali non hanno ancora confermato in via generale questa configurazione: il Governo, rispondendo il 4 giugno 2026 all’interrogazione 5-05448, ha annunciato nella risposta resa in X Commissione possibili interventi normativi su cloud e as a service, senza chiarire se il software acquistato separatamente dai servizi sia ammesso. Nel caso dell’AI, la questione comprende i canoni per accedere a LLM esterni e, più in generale, i corrispettivi per software e modelli fruiti come servizi in cloud.
Un modello eseguito nell’infrastruttura dell’impresa è un caso diverso dal consumo tramite API, ma non è automaticamente agevolabile. Occorre comunque identificare il diritto acquisito, il costo, la voce dell’allegato e l’interconnessione; le fonti disponibili non danno una risposta generale.
L’autonomia riguarda soltanto la voce dd.2. La dd.1 comprende AI generativa e modelli linguistici anche per il supporto decisionale. La dd.2 richiede invece compiti complessi, orchestrazione di flussi e capacità decisionale automatizzata nei processi operativi. Un compito informativo autonomo in sola lettura non è escluso, ma occorre documentare tutte e tre le capacità. La matrice di prova della dd.2 collega queste capacità alle funzioni, ai test e alle tracce del bene. Resta distinta la prova dell’interconnessione con il sistema aziendale di gestione della produzione o con la rete di fornitura.
Qui si concentra un dubbio su due requisiti distinti. Un software può svolgere in autonomia un compito informativo in sola lettura e possedere le capacità richieste dalla dd.2; questo non prova, da solo, che sia interconnesso nel senso richiesto dalla legge. Se il compito serve un processo di lavoro intellettuale e non mostra un legame chiaro con il sistema di gestione della produzione o con la rete di fornitura, possono restare incerti sia la corrispondenza alla dd.2 sia il requisito dell’interconnessione. Le fonti disponibili non permettono ancora una risposta generale. Il caso va sottoposto prima dell’ordine a chi redigerà la perizia o l’attestazione.
Gli otto fatti
La misura premia l’acquisizione di un bene identificabile e interconnesso; non trasforma ogni spesa per l’AI in un investimento agevolabile.
| Fatto verificato | Conseguenza pratica | Fonte |
|---|---|---|
| È una maggiorazione del costo ai fini delle imposte sui redditi, non un credito d’imposta. Le misure sono 180% fino a 2,5 milioni di euro, 100% oltre 2,5 e fino a 10 milioni, 50% oltre 10 e fino a 20 milioni. | Il vantaggio passa dalle maggiori quote deducibili di ammortamento o dai canoni di leasing finanziario. Valore e tempi dipendono anche dalla capacità fiscale dell’impresa. | Legge 199/2025, art. 1, comma 427; MIMIT, pagina della misura |
| L’investimento deve essere completato, secondo le regole dell’articolo 109 del TUIR, fra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre 2028. La comunicazione di completamento va invece trasmessa, dopo l’interconnessione, entro il 15 novembre 2028. | Il 15 novembre è il termine della comunicazione: non sposta al 15 novembre la data entro cui deve essere completato l’investimento. | Legge 199/2025, art. 1, comma 427; DM 7 maggio 2026, articoli 1 e 3 |
| L’allegato V nomina cinque classi di AI. La dd.1 comprende AI generativa e LLM anche per supporto decisionale; la dd.2 riguarda AI agentica che esegue compiti complessi, orchestra flussi e opera con capacità decisionale automatizzata nei processi operativi. | L’autonomia non è un requisito generale. Un compito informativo che consulta e combina dati senza modificarli non è escluso dalla dd.2, ma occorre provare tutte le capacità richieste dalla voce. | Legge 199/2025, allegato V, voce dd) |
| Il requisito secondo cui i beni dovevano essere prodotti nell’Unione europea o nello Spazio economico europeo è stato soppresso con effetto dal 1° gennaio 2026. | Per questa agevolazione non serve provare l’origine europea del bene. | Camera dei deputati, art. 7 del DL 38/2026 convertito dalla L. 88/2026 |
| Ogni bene degli allegati IV e V deve essere interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Una generica integrazione con il sistema informativo aziendale non basta. | Servono uno scambio di informazioni basato su specifiche documentate e un’identificazione univoca del bene, osservabili quando il software è in esercizio. | Legge 199/2025, comma 429; circolare 4/E/2017, paragrafi 6.2 e 6.3 |
| Il normale canone SaaS, il consumo di API e l’accesso a modelli AI as a service non sono compresi come tali nell’iperammortamento vigente. La risposta del Governo all’interrogazione 5-05448 non dice esplicitamente se sia ammesso il software acquistato separatamente da questi servizi. | Un’impresa non deve calcolare il beneficio sui canoni di puro accesso, sulla manutenzione ordinaria o sul consumo dei modelli. Può sottoporre a verifica il prezzo separato di un diritto software identificabile; la licenza perpetua aiuta a distinguerlo, ma non garantisce l’agevolazione. | Legge 199/2025, art. 1, comma 427 e allegato V; testo dell’interrogazione 5-05448 del 3 giugno 2026; risposta del Governo del 4 giugno 2026; OIC 24, paragrafi 4, 9, 11 e A.15 |
| Il credito Transizione 5.0 per gli investimenti 2024-2025 è chiuso a nuovi investimenti e nuove domande, ma la sua disciplina continua a regolare le pratiche e i crediti residui. Il nuovo iperammortamento ha una base normativa distinta. | Il GSE gestisce entrambe le procedure, in fasi diverse. La presenza dello stesso ente non trasferisce ai beni AI le soglie di risparmio energetico del vecchio credito. | MIMIT, Transizione 5.0; art. 38 del DL 19/2024; Legge 199/2025, commi 427-436 |
| La valutazione disponibile trova investimenti aggiuntivi grazie a Transizione 4.0, ma studia beni materiali avanzati, non software AI. | È un precedente utile sul funzionamento degli incentivi agli investimenti. Non prova l’effetto del nuovo iperammortamento sull’adozione dell’AI. | Banca d’Italia, MEF e MIMIT, rapporto finale su Transizione 4.0 |
Che cosa sappiamo e che cosa resta da chiarire
La legge fissa i requisiti; l’esperienza suggerisce come provarli; alcuni casi di software AI non hanno ancora una risposta ufficiale.
| Livello | Che cosa comprende | Come usarlo |
|---|---|---|
| Norma certa | Il bene deve essere nuovo, ammortizzabile, compreso negli allegati IV o V e interconnesso. La procedura prevede preventiva, esito del GSE e conferma entro sessanta giorni con almeno il 20 per cento del costo di ogni bene. L’investimento va completato entro il 30 settembre 2028; la comunicazione di completamento va inviata entro il 15 novembre 2028, dopo l’interconnessione. Servono inoltre perizia o attestazione tecnica e certificazione contabile. Se il bene viene ceduto o destinato a una struttura produttiva all’estero durante la fruizione, il comma 432 conserva le quote residue soltanto alle condizioni previste per la sostituzione con un bene materiale strumentale nuovo. Il comma 431 disciplina il cumulo con altre agevolazioni. | Sono condizioni da verificare e documentare. Il decreto non dice espressamente che l’ordine commerciale debba seguire la preventiva: il calendario degli impegni va concordato prima con il professionista fiscale. Il testo non formula una regola sostitutiva equivalente per il software immateriale. Il cumulo va calcolato sul caso concreto e resta escluso per gli investimenti che usano la misura richiamata dal comma 446 della legge 207/2024. |
| Lettura prudenziale | Conviene separare il diritto software identificabile da hosting, manutenzione, API e consumo dei modelli. Per la dd.2 è utile collegare ogni requisito a funzioni, test e tracce, progettando prima del collaudo la loro produzione, protezione e conservazione. Il dossier decisionale e la matrice di prova sono metodi di lavoro, non moduli imposti dalla legge. | Permettono di sottoporre un caso leggibile al professionista prima dell’ordine e di preparare le prove per l’attestazione. La separazione dei costi, da sola, non rende agevolabile il software. |
| Questione ancora aperta | Le fonti non chiariscono in via generale la licenza pluriennale ospitata e capitalizzata, il confine fra bene e servizio nel cloud, il modello eseguito nell’infrastruttura dell’impresa, l’assegnazione di una piattaforma centrale a più strutture produttive, né come applicare dd.2 e interconnessione a un compito informativo in sola lettura inserito in un processo di lavoro intellettuale. La risposta del Governo all’interrogazione 5-05448 ha annunciato possibili interventi su cloud e as a service, ma non ha risposto sì o no. | Questi punti vanno risolti sul bene e sull’installazione concreti con chi redigerà la perizia o l’attestazione. Non vanno presentati come regole già definite. |
Due approfondimenti: per chi compra e per chi vende
Prima si decide se l’investimento regge; poi si prepara la prova che il bene possiede i requisiti.
Chi deve investire può proseguire con Quanto vale l’iperammortamento per chi compra AI: spiega il meccanismo, il conto e ciò che la valutazione indipendente permette di concludere.
Chi prepara offerte e contratti può andare a Vendere una soluzione AI con l’iperammortamento: traduce i requisiti in dati, documenti ed evidenze da consegnare al cliente e a chi redige la perizia.
I concetti che questo articolo introduce
Cinque elementi bastano per orientarsi nella serie: beneficio, bene, compito informativo, prova della dd.2 e gestione della procedura.
| Concetto | Ambito | Che cos’è | Si lega a |
|---|---|---|---|
| Iperammortamento 2026 | incentivi | La maggiorazione del costo fiscalmente deducibile prevista per determinati investimenti effettuati dal 2026 al 30 settembre 2028 | si applica a un bene AI agevolabile e produce un vantaggio che dipende dalla capacità fiscale |
| Bene AI agevolabile | investimenti | Un bene ammortizzabile compreso negli allegati IV o V e interconnesso al sistema di gestione della produzione o alla rete di fornitura | non coincide con qualunque prodotto che usa l’AI e va distinto dal servizio SaaS |
| Compito informativo autonomo | intelligenza artificiale | Un compito complesso nel quale il software governa ricerca, selezione, incrocio e verifica delle informazioni, pur senza modificare archivi o avviare operazioni nei sistemi collegati | può concorrere alla voce dd.2 se comprende orchestrazione e decisioni automatiche documentate nella Matrice di prova della dd.2 |
| Matrice di prova della dd.2 | prova | La corrispondenza documentata fra i tre elementi della voce, le funzioni del bene, i test e le tracce di esecuzione | raccoglie le prove del Compito informativo autonomo e va completata con il processo operativo e l’interconnessione della singola installazione |
| Gestione GSE dell’iperammortamento | procedura | L’insieme di piattaforma, verifiche documentali, controlli e monitoraggio affidato al GSE dalla nuova disciplina | riguarda l’iperammortamento 2026 e resta distinto dalla gestione delle pratiche residue di Transizione 5.0 |
Fonti
Le fonti della tabella sono norme, pagine istituzionali e rapporti pubblici verificati il 24 settembre 2026.
I collegamenti alla fonte pertinente sono inseriti nella terza colonna di ogni riga. Per la questione cloud e as a service si vedano anche il testo dell’interrogazione 5-05448 del 3 giugno 2026 e la risposta del Governo del 4 giugno 2026. I due approfondimenti riportano i documenti usati per i conti e per la procedura operativa.